Il diritto di seguito rappresenta quel compenso che deve essere consegnato all’autore di un’opera e fa parte dello stock di diritti inerenti alla tutela della proprietà intellettuale cui fanno capo il diritto d’autore, il copyright, la tutela dei brevetti e della proprietà industriale e ambiti all’apparenza frivoli come quello della moda che, invece, interessa un intero settore del diritto chiamato fashion law. La somma di denaro dovuta per il diritto di seguito è calcolata in misura percentuale sul prezzo del contratto di vendita con cui l’opera viene proposta sul mercato e sulle transazioni successive alla prima. La cosa strana è che molto spesso, seppur spettante, il diritto di seguito non è rivendicato da nessuno. Infatti, gli artisti o autori delle opere d’arte che non rivendicano il compenso sul contratto di vendita dell’opera a tutela del diritto di seguito sono 1.036
Ulteriore precisazione riguarda il fatto che questo diritto è legato a tutta la vita dell’autore ed è riconosciuto in capo agli eredi anche 70 anni dopo il suo decesso.
Il diritto di seguito – la definizione
Il diritto di seguito presenta due caratteristiche principali: è irrinunciabile e inalienabile. Tali caratteristiche sono intrinseche al contratto di vendita delle opere d’arte e sono quelle che tutelano il diritto di seguito in quello che tecnicamente si chiama mercato secondario delle opere d’arte, animato dai soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte come le case d’aste, le gallerie d’arte, il mercante o commerciante di opere d’arte.
Ovvero, dura per l’intera vita dell’autore e per i 70 anni che seguono la sua morte, e non è un diritto che si può trasferire in capo ad un altro soggetto. Il diritto di seguito è destinato a chi creare opere d’arte e manoscritti. Viene misurato in una percentuale legata al prezzo di vendita delle opere in originale nel momento in cui si portano a termine delle vendite successive rispetto alla prima, da parte dei professionisti che si occupano di arte e produzione intellettuale.
Per vendita successiva si intende la vendita che viene eseguita con l’intervento nella veste di venditore, intermediario o acquirente di persone che operano in via professionale nel mercato dell’arte. Il riferimento è chiaramente a tutte le case d’asta, piuttosto che alle varie gallerie d’arte e, complessivamente, ad ogni tipologia di commerciante che vende opere d’arte. Il diritto di seguito non può essere associato a quelle vendite in cui il venditore ha comprato l’opera direttamente dalle mani dell’autore meno di 36 mesi prima e il prezzo di vendita non vada oltre i 10000 euro. Importante anche mettere in evidenza come il diritto di seguito non possa essere destinato alle transazioni tra privati.
Quali sono le opere su cui è previsto
Il diritto di seguito comprende tutte quelle opere che sono stabilite dall’articolo 145 della legge d’autore. Si tratta di collage, quadri, dipinti, stampe, incisioni, sculture, ceramiche, disegni, litografie, fotografie, vetro e manoscritti originali. Deve trattarsi, quindi, di creazioni realizzate dall’autore o di esemplari originali che vengono ritenute delle opere d’arte.
Questo diritto spetta anche in riferimento alle copie delle opere d’arte figurative che vengono realizzate in una quantità limitata da parte dell’autore o che rimangono nella sua autorità e che vengono considerate originali. A patto, però, che siano state non solo numerate, ma anche firmate piuttosto che autorizzate da parte dell’autore stesso.
Chi può avvalersi di questo diritto
Il diritto di seguito non è riconosciuto esclusivamente agli autori italiani, ma anche a tutti quegli autori, così come ai loro aventi causa, di Nazioni che non si trovano nell’Unione Europea, a patto però che la legge del loro Paese di provenienza lo riconosca. Non solo, visto che il diritto di seguito spetta anche agli autori di Nazioni all’Unione Europea che risiedono abitualmente sul territorio italiano anche se non hanno la cittadinanza italiana.
Importante anche chiarire la definizione di avente causa. Infatti, abbiamo visto come il diritto di seguito, una volta che l’autore muore, diventa associato ai suoi aventi causa che, in pratica, sono i suoi eredi, stando alla definizione che si ricava dal codice civile. Nel caso in cui mancassero eredi fino al sesto grado, ecco che cambia la destinazione del diritto di seguito, che finirà nelle mani dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per pittori e scultori e altre figure artistiche, denominato ENAP. Tali somme verranno poi usate per finanziare i progetti di stampo istituzionali che verranno sviluppati e messi in atto.
Come misurare il compenso
Per capire come si può calcolare la somma che spetta all’autore per quanto riguarda il diritto di seguito, è necessario fare riferimento all’articolo 150 della legge sul diritto d’autore, che evidenzia come debba essere riconosciuto solo quando il prezzo della vendita è pari ad almeno 3000 euro.
Dal punto di vista percentuale, i compensi devono essere proporzionali rispetto al prezzo a cui vien venduta l’opera. Si tratta del 4% per quanto concerne la parte del prezzo di vendita, fino ad una soglia massima pari a 50000 euro. Il compenso è del 3% per la parte del prezzo di vendita che va da 50001 euro fino a 200000 euro, dell’1% per quella parte che va da 200001 euro a 350000 euro, dello 0,5% per la parte del prezzo di vendita che va da 350001 euro a 500000 euro e dello 0,25%, infine, per quella parte del prezzo di vendita che va oltre i 500 mila euro.
Complessivamente, è bene mettere ancora una volta in evidenza come il compenso spettante all’autore non può andare oltre il limite di 12500 euro.
È l’articolo 151, poi, a definire un’altra condizione: il prezzo della vendita su cui bisogna calcolare la percentuale è al netto dell’imposta. Il venditore e gli altri soggetti previsti dall’articolo 144 comma 2 devono provvedere al calcolo dell’importo spettante alla SIAE (ovvero la Società Italiana degli Autori ed Editori). Gli altri soggetti che vengono nominati dalla norma sono i vari professionisti che opera nel mercato dell’arte. Nel momento in cui, infine, tali soggetti abbiano nella vendita un ruolo di acquirenti o intermediari, sulle loro spalle spetta, in solido con il venditore, il pagamento del diritto di seguito dovuto.
L’articolo 153 va a regolare il diritto di seguito per i manoscritti, secondo cui il prezzo minimo a cui devono essere vendute tali opere non deve scendere sotto il muro dei 3000 euro e devono essere oggetto di apposita denuncia da parte del professionista venditore, acquirente oppure intermediario, tramite una specifica dichiarazione che deve essere fornita alla SIAE, rispettano i termini previsti dal regolamento di quest’ultima.
Quali sono gli obblighi che gravano sulla SIAE
L’articolo 154 della legge che regola il diritto d’autore evidenza quali siano gli obblighi che deve ottemperare la SIAE. Si tratta della comunicazione agli aventi diritto del perfezionamento della vendita e della percezione del compenso ad essi spettante. Inoltre, si dovrà occupare della pubblicazione sul proprio sito ufficiale, e del relativo accesso per cinque anni, della lista degli aventi diritto che non hanno ancora provveduto alla rivendicazione del diritto di seguito. Infine, spetta alla SIAE il pagamento del compenso dovuto, sempre al netto della provvigione, che viene stabilita tramite decreto da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, con un aggiornamento triennale.